Fin dai primi mesi dell’anno in corso, molte famiglie hanno organizzato le vacanze studio all’estero dei propri figli per il periodo estivo, prendendo contatti e perfezionando contratti (anche con il pagamento del relativo acconto o del totale del corrispettivo) con scuole o altri enti che si occupano dell’organizzazione di tali corsi.
La pandemia da Covid-19 ha suscitato molti interrogativi anche su questo tema: da una parte, ci sono i genitori preoccupati per la salute e la sicurezza dei propri figli e che, pertanto, si interrogano se è meglio recedere dai contratti stipulati o se aspettare; dall’altra parte, ci sono le scuole organizzatrici, combattute tra la decisione di annullare tutto sin da ora oppure attendere l’evolversi della situazione sanitaria e legislativa.
La scelta di aspettare genera numerosi dubbi: quanto durerà ancora l’emergenza sanitaria? Fino a quando ci saranno restrizioni negli spostamenti? I genitori rischiano di perdere tutto quanto pagato se non recedono dal contratto in tempo?
Con riferimento ai rimborsi, il Governo ha emanato il decreto legge n. 9/2020, prevedendo che i soggetti coinvolti in quarantena, diretti nelle zone rosse o intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco agli italiani, possono recedere dai contratti di pacchetto turistico (compresi stage all’estero e viaggi studi). L’organizzatore del viaggio può offrire all’acquirente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso (entro 14 giorni) oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Per i viaggi studio all’estero c’è tuttavia il problema temporale: si tratta, infatti, di eventi programmati per i mesi di luglio/agosto 2020 e, pertanto, fuori dal periodo di emergenza prevista del decreto.
La scelta di molti genitori è stata già quella di annullare la vacanza studio, chiedendo alla scuola il rimborso delle spese sostenute: in effetti, termini e condizioni dei contratti sottoscritti spesso prevendono la possibilità di richiedere e ottenere il rimborso integrale dei costi con la sola perdita delle spese amministrative di istruzione pratica.
L’altra incognita riguarda, tuttavia, i biglietti aerei che solitamente le famiglie hanno già acquistato in proprio, al di fuori del pacchetto previsto per la vacanza studio: in questi casi è necessario rivolgersi alla compagnia aerea per la verifica delle condizioni di rimborso in caso di annullamento del viaggio o, se stipulata, verificare i termini della polizza assicurativa.
Non sono mancate poi ipotesi di vacanze studio all’estero annullate dalla stessa scuola organizzatrice che, a fronte dell’emergenza sanitaria e dell’incertezza sugli effetti e sulle conseguenze in termini temporali, hanno deciso – in via preventiva – di cancellare i corsi prevedendo il rimborso delle spese sostenute ovvero il riconoscimento di un voucher da utilizzare per una vacanza studio futura.
Anche in questo caso, rimane il problema dei titoli di viaggio già acquistati dalle famiglie: una possibile opzione è la richiesta di rimborso alla compagnia aerea ai sensi del decreto legge n. 9/2020 che, all’art. 28, disciplina il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici consentito, tra gli altri, a:
– lett. d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
– lett. e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti.
Al fine di ottenere il rimborso è necessario inviare richiesta al vettore comunicando di trovarsi in una delle situazioni sopradette, allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad un evento/manifestazione/iniziativa: nel caso delle vacane studio è necessario allegare il titolo di viaggio (per es. biglietto aereo), la ricevuta di iscrizione ai corsi, la comunicazione formale di annullamento del campo estivo.
E’ certamente vero che spesso trattasi di viaggi prenotati per un periodo successivo, non ancora coperto dai provvedimenti governativi ma, è altresì vero, che molti di essi saranno probabilmente prorogati; inoltre, ed è questo l’aspetto su cui bisogna far leva, il rimborso dei titoli di viaggio è richiesto a fronte dell’annullamento ufficiale delle vacanze studio da parte dell’organizzatore che – già oggi – a fronte della grave situazione di emergenza sanitaria ha deciso di cancellare i corsi.
Peraltro, la richiesta di rimborso, sempre ai sensi dell’art. 28 del decreto legge n. 9/2020, deve essere inviata entro 30 giorni dall’annullamento dell’evento/manifestazione/iniziativa e, nei quindici giorni successivi, il vettore dovrebbe rispondere accordando il rimborso ovvero un buono di pari importo successivamente utilizzabile.
Sempre con riferimento ai biglietti aerei, inoltre, si ribadisce l’opportunità di valutare – prima dell’invio della richiesta nei termini suddetti – la presenza di un contratto di assicurazione (se sottoscritto) e i termini di polizza in relazione al rimborso: in presenza di una copertura assicurativa, infatti, è consigliabile sfruttare quest’ultima, evitando di imbattersi nella richiesta ai sensi del decreto legge n. 9/2020 che, essendo un provvedimento adottato in sede di emergenza, presenta molte incertezze, alle quali il vettore potrebbe tentare di appigliarsi al fine di evitare il rimborso ai suoi passeggeri.
E’ chiaro che ogni scelta deve essere rapportata al caso concreto e, considerata la varietà della casistica e i molteplici dubbi creati dall’emergenza sanitaria in corso, il nostro Studio è a disposizione per valutare ogni questione inerente sul tema.
APR
2020