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UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI: LA RILEVANZA DEL GIUDIZIO PENALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO AVENTE AD OGGETTO LA MEDESIMA CONTESTAZIONE

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Con sentenza depositata il 6.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia Sez. 5 ha accolto l’appello proposto dall’Avv. Restuccia Anna Maria nell’interesse della società OMISSIS -contro la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco- riformando la sentenza impugnata e annullando gli avvisi di accertamento opposti, con relativa condanna dell’Ufficio a rifondere all’appellante le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.

La Corte di secondo grado ha seguito e sposato il ragionamento logico-giuridico della difesa appellante, richiamando i medesimi principi di diritto che di seguito si riportano.

  • Con riferimento all’onere probatorio gravante sull’Amministrazione Finanziaria:

la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa (…omissis…) in ipotesi di fatture che l’Ufficio ritenda relative ad operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione stessa ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, o che tale documento sottende un’operazione fraudolenta cui il cessionario è partecipe” (Cass. civ. n. 15044/2014).

“se, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse dall’emittente della fattura, o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto di detrazione , tale operazioni è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare alla base di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull’onere della prova vigenti nello Stato membro, senza peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza questa che spetta al giudice verificare” (sentenza Corte di Giustizia europea del 6.12.2020).

  • Con riferimento alla libera apprezzabilità delle sentenze penali, essendo già intervenuta l’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste del legale rappresentante della società OMISSIS, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000:

il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta un qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori” (Cass. – sez. tributaria, n. 12577/2000, n. 17037/2002, n. 10629/2005, n. 1779/2007, n. 9958/2008, n. 22173/2008, n. 12200/2008).

In conclusione, la Corte di Giustizia di secondo grado ha ritenuto l’assunto dell’Ufficio privo di fondamento e l’accertamento in fatto non supportato da alcun elemento; considerando di contro i diversi elementi portati dalla difesa appellante che avvalorano la tesi del contribuente, sulla base dei quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità dell’accertamento fiscale, stante la totale mancanza di prova della inesistenza delle fatture portate in deduzione.

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