Condividiamo un eccellente risultato ottenuto dal nostro studio che ha visto la Corte d’Appello di Milano – Sezione Famiglia accogliere l’appello proposto dall’Avv. Anna Maria Restuccia avverso una sentenza di primo grado del Tribunale di Como in materia di separazione, con particolare riferimento ai temi dell’addebito e dell’assegno di mantenimento, da sempre oggetto di contrasti giurisprudenziali.
La Corte d’Appello di Milano ha ribadito alcuni principi già sanciti dalla Suprema Corte che qui riportiamo:
*con riferimento all’addebito della separazione
“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’ articolo 143 codice civile a carico dei coniugi (quali doveri di fedeltà e di coabitazione) essendo, invece, necessario accertare – con apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito – se tale violazione, lungi dall’ essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; e grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l’ inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’ anteriorità della crisi matrimoniale all’ accertata violazione” (vedi Cass., sez. VI, ord. 28 maggio 2019 n. 14591);
“l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”;
“l’allontanamento dalla residenza familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione; non concreta, invece, tale violazione se l’allontanamento risulti legittimato da una giusta causa vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza (Cass., sez. VI- ord. 15 dicembre 2016 n. 25966).
*con riferimento all’assegno di mantenimento
“….la funzione dell’assegno …..non è più…..quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare” (Cass., sez. VI, ord. 19.6.2019, n. 16405).
Si allega il testo integrale della sentenza della Corte d’Appello per una lettura completa:
sentenza Corte d’Appello Milano
OTT
2021