La nuova Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato e con formula piena: viene istituito a tal fine un apposito fondo con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.
Il rimborso è riconosciuto all’imputato dichiarato “non colpevole” con una delle seguenti formule: “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, perché il fatto non costituisce reato”, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Viceversa, il rimborso è escluso nei seguenti casi: assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Il diritto al rimborso delle spese legali per l’innocente è soggetto, tuttavia, al limite massimo di € 10.500,00; l’importo, in ogni caso, verrà ripartito in tre quote annuali (pagabili a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) e non concorrerà alla formazione del reddito.
Per ottenere il rimborso sarà necessario allegare la fattura quietanzata del difensore con espressa indicazione della causale, nonché parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, infine, copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria dell’avvenuto passaggio in giudicato.
Entro 60 giorni all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il MEF, definirà i criteri e le modalità di erogazione del rimborso, tenendo in considerazione il numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto, nonché la durata del giudizio stesso.
GEN
2021