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Reati tributari – omesso versamento ritenute certificate: per la Cassazione è sequestrabile solo il saldo del conto corrente alla data di consumazione del delitto

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22061 del 21 maggio 2019 ha enunciato il seguente principio di diritto:

in tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto di imposta il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato”.

Per i giudici, dunque, è da considerare illegittimo il sequestro preventivo del conto corrente finalizzato alla confisca diretta che sia stato disposto per un importo superiore a quello in giacenza alla data di consumazione del reato.

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