La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 14382 del 27 maggio 2019 ha confermato la condanna al risarcimento a carico di un padre che non aveva adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza nei confronti della figlia, violando così i suoi obblighi di genitore.
La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori e non solo su quello convivente o su quello attivamente presente.
Nella decisione viene richiamato il principio già sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, “non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”.
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione è stata sancita la responsabilità integrale del padre per il suo inadempimento, non avendo egli correttamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti della figlia, così da determinare difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità, comprese le ulteriori conseguenze come quelle connesse alla sua scelta di interrompere anticipatamente gli studi.
Sulla base di queste premesse è stata confermata la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione da parte del padre dei suoi obblighi di genitore, in particolare quello di mantenere, istruire ed educare la figlia.
MAG
2019