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IL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE SEPARATO/DOVORZIATO NELL’AMBITO DELLE RESTRIZIONI IMPOSTE DAL GOVERNO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

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L’ultimo DPCM del 6 novembre 2020 nulla dispone – almeno apparentemente – in materia di spostamenti dei genitori separati o divorziati per l’esercizio del diritto di visita: sono spostamenti autorizzati che possono essere giustificati mediante autocertificazione?

La risposta è sì: i genitori divorziati o separati possono spostarsi sul territorio nazionale, sia da un Comune all’altro, sia da una regione ad un’altra, indipendentemente dalla circostanza di trovarsi o di dover raggiungere regioni della zona rossa o arancione, per andare a trovare i figli o per condurli nella loro abitazione nei giorni stabiliti dal giudice o dagli accordi tra ex coniugi.

Trattasi di spostamento giustificato da un motivo di necessità che può essere indicato nel modulo di autocertificazione: i legami familiari, infatti, devono sempre essere consentiti e tutelati, garantendo il diritto alla bigenitorialità dei minori, nonché il diritto del genitore non convivente di passare del tempo con i figli; sono i medesimi principi generali già espressi – anche dalla giurisprudenza – durante il primo lockdown imposto dal Governo nei mesi di marzo e aprile di quest’anno.

Negli stessi termini si è espresso il Ministero dell’Interno in una delle FAQ relative alle DPCM  del 3 novembre 2020, con l’unica precisazione che lo spostamento per vedere i figli deve avvenire “scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

 

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