E’ finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. DECRETO CURA ITALIA), contenente “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.
Tra le misure adottate dal Governo, ci sono quelle relative al sistema giustizia che si sommano a quanto già previsto dall’art. 10 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) e dal Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 (contenente “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”).
In sintesi, l’art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede:
- rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 di tutte le udienze civili e penali fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (comma 1);
- sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (comma 2);
- sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 309 c.p.p. (relativi alla durata massima delle misure cautelari personali) nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini (comma 4);
- per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari – al fine contrastare l’emergenza epidemiologica – potranno adottare tutte le misure organizzative (espressamente indicate al comma 7, tra le quali la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, ecc.) per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (comma 6).
E’ escluso il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per alcuni procedimenti espressamente individuati dal comma 3 del D.L. 18/2020, tra i quali: cause di competenza del Tribunale per i Minorenni che presentano situazioni di grave pregiudizio, cause relative ad alimenti e obbligazioni alimentari, procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive (per l’elenco completo delle eccezioni, si rimanda alla lettura del comma 3, art. 3, D.L. n. 18/2020).
Di seguito il link per la lettura completa del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
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