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E’ REATO PERMANENTE NON MANTENERE I FIGLI

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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 37090/2019 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, ha rammentato che l’intervenuta remissione di querela non consente di dichiarare il non doversi procedere nei confronti del padre che ha omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione, nei confronti dei figli minorenni.

Il reato previsto dall’art. 3 della L. n. 54/2006, infatti, è reato perseguibile d’ufficio e ha natura permanente.

 

Nel caso di specie, il Procuratore ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GIP del Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo imputato del reato di cui all’art. 3 della L. n. 54/2006, in relazione all’art. 12 sexies della L. n. 898/1970, per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, disposto in sede di separazione, ai tre figli minori e per diversi mesi; secondo il giudice a quo il reato doveva considerarsi estinto a seguito dell’intervenuta remissione di querela.

 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898/1970, richiamata dalla previsione di cui all’art. 3 ella legge n. 54/2006, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente.

 

In conclusione, secondo gli Ermellini, la sentenza va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale affinché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

sentenza_cassazione_penale_37090_2019

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