L’emergenza Covid 19 ha richiesto un forte impegno dei nostri organi legislativi, sia a livello centrale che locale, con l’emanazione di plurimi interventi normativi contenenti le necessarie misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Negli ultimi giorni si è acceso un forte dibattito circa i rapporti esistenti tra le fonti normative locali e centrali, con particolare riferimento al contrasto tra l’Ordinanza n. 514 della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020.
Il contrasto nasce dalla previsione nell’ordinanza regionale lombarda di misure più stringenti sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista temporale, essendo la stessa in vigore fino al 15 aprile 2020 (mentre il Dcpm contiene misure applicabili fino al 3 aprile 2020).
In particolare, per quel che interessa gli studi professionali (e quindi anche l’attività degli avvocati), il governatore della Lombardia ha statuito la chiusura degli stessi prevedendo al n. 11: “Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”.
Diversamente, il Dpcm del 22 marzo 2020 prevede all’art. 1: “Le attività professionali non sono sospese”.
Tutti i professionisti della Lombardia si sono, pertanto, interrogati sulla prevalenza dell’ordinanza Fontana o del decreto Conte, anche in considerazione della previsione, nel provvedimento regionale, di una sanzione – tutt’altro che irrilevante – di € 5.000,00 per tutti i trasgressori.
Si sono susseguite opinioni e interpretazioni contrastanti, ma ogni valutazione deve essere necessariamente sorretta da un ragionamento giuridico, essendo la stessa legge a disciplinare la gerarchia delle fonti.
Ebbene, l’ordinanza regionale e il Dpcm sono provvedimenti amministrativi di rango paritetico: premesso che in materia di sanità, le regioni hanno potestà normativa concorrente con quella dei ministri competenti o del presidente del Consiglio sull’intero territorio nazionale, si tratta di applicare i principi di specialità (o specificità territoriale) e di sussidiarietà, in base ai quali è competente a provvedere l’Ente più vicino al suo territorio.
Ne deriva la prevalenza dell’ordinanza regionale laddove più restrittiva rispetto a quella nazionale; con la precisazione che il discorso sarebbe diverso qualora lo Stato intervenisse con una fonte legislativa di rango superiore come un decreto legge o una legge del Parlamento.
E’ bene chiarire che trattasi di una corrente di pensiero non da tutti condivisa: secondo altri, infatti, la prevalenza gerarchica del decreto del Presidente del Consiglio è riconosciuta espressamente dall’art. 3 co. 2 del D.L. n. 6/2020, laddove ha previsto la possibilità per i Presidenti delle Regioni e per il Ministro della salute di adottare ordinanze solo nelle more dell’adozioni dei decreti del Presidente del Governo.
Ciò che è certa è l’attuale situazione di emergenza sanitaria, con ripercussioni su ogni aspetto della nostra vita, tanto da determinare per tutti i professionisti, nonché per tutti i cittadini, un momento di smarrimento.
Ci auguriamo, pertanto, che le norme emanate per fronteggiare l’emergenza siano chiare ed univoche, frutto di una collaborazione stretta tra tutte le forze di governo statali e locali.
Di seguito i link per la lettura dei provvedimenti regionali e governativi citati nel presente articolo:
- https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n3-Pa3e
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
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