Con la sentenza del 17 ottobre 2019 la CEDU ha statuito che il datore di lavoro può installare telecamere nascoste per la videosorveglianza, senza avvertire i propri dipendenti, qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti.
La sentenza trae origine da un caso spagnolo del 2009, quando il proprietario di un supermercato, rilevata un’irregolarità tra stock di magazzino e vendite, nonché una rilevante perdita negli incassi (circa 82 mila euro nel giro di cinque mesi), decise di installare alcune telecamere di sorveglianza, sia visibili (alle uscite) sia nascoste (puntandole sulle casse). Dai filmati registrati emersero numerosi furti commessi dal personale che portano a 14 licenziamenti, ritenuti legittimi dai tribunali spagnoli. I dipendenti licenziati, tuttavia, ricorrevano alla Corte di Strasburgo e, invocando il diritto spagnolo che prevede la preventiva informazione ai dipendenti prima di procedere all’installazione di telecamere di sorveglianza, richiedevano la censura delle pronunce dei tribunali spagnoli, perché lesive dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La Corte Europea, invece, ha ritenuto legittimo il comportamento del proprietario del supermercato spagnolo: la mancata notifica preventiva dell’installazione del sistema di sorveglianza (prevista dal diritto spagnolo) è giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dalla rilevanza della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.
Sulla sentenza si è espresso con una nota anche il Garante italiano della Privacy: “la sentenza da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore, e non può in nessun caso diventare una prassi ordinaria”.
OTT
2019